17 Mag 12

Statuto dell’Associazione di Volontariato PERSONA AMBIENTE

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Art. 1 - Costituzione e Sede
E’ costituita l’Associazione di Volontariato denominata “PERSONA-AMBIENTE” con la forma dell’Associazione non riconosciuta ai sensi degli Artt. 36 e seguenti del C.C.
L’Organizzazione è costituita in conformità al dettato della L.266/91, pertanto a seguito dell’iscrizione nel Registro Generale Regionale del Volontariato acquisisce la qualifica di ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale).
I contenuti e la struttura dell’Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l’effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell’Organizzazione stessa.
La durata dell’Organizzazione è illimitata.
L’Organizzazione ha la sede legale all’indirizzo riportato nel documento di attribuzione del Codice Fiscale .
Il Consiglio Direttivo, con una sua delibera può trasferire la sede sociale nell’ambito dello stesso comune, nonché istituire sedi e sezioni staccate anche in altre località della Regione.

Art. 2 - Finalità e attività
L’Associazione non persegue fini di lucro ne diretto ne indiretto, ed opera mediante le prestazioni dirette, personali e gratuite dei propri aderenti nel settore sociale ed ambientale per il perseguimento di scopi di solidarietà sociale e della pace.
L'Associazione denominata “PERSONA AMBIENTE” in conformità all’atto di costituzione e agli scopi sociali intende perseguire le seguenti finalità
Difendere, conoscere e valorizzare l’ecosistema;
Generare una maggiore sensibilità verso la pace fra le persone e fra i popoli;
Promuovere l'integrazione e la solidarietà fra i cittadini.
Per il raggiungimento degli scopi sociali l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività, elencate a titolo indicativo e non esaustivo, senza precludersi altre attività confacenti agli scopi statutari:

Al fine di svolgere le sopraccitate attività l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie dirette e gratuite dei propri aderenti.
L’Associazione, qualora se ne presentasse la necessità potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni.
L’Associazione svolge le proprie attività senza fini di lucro e non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle produttive marginali.

Art. 3 - I Soci
Sono aderenti all’Associazione coloro che hanno sottoscritto l’Atto di Costituzione in qualità di Soci Fondatori e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo in qualità di Soci Ordinari.
Possono aderire all’Associazione tutte le persone, uomini e donne, che ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi ed abbiano compiuto il diciottesimo anno di età. I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio solo previo consenso dei genitori e comunque non godono del diritto di voto in Assemblea. Chi intende aderire all’Associazione deve rivolgere espressa domanda di ammissione al Consiglio Direttivo. Nella domanda di ammissione l’aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo si esprime sulla domanda di ammissione nella prima riunione successiva al suo ricevimento, deliberando l’accoglimento o il rifiuto motivato. Trascorsi 90 giorni dal suo ricevimento la domanda si intende accolta.
Il Consiglio Direttivo può nominare ‘Soci Onorari’ quelle persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'Associazione stessa; i ‘Soci Onorari’ acquisiscono la qualifica di socio solo successivamente all’accettazione della loro nomina.
La divisione dei Soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti nei confronti dell’Associazione, in particolare, ciascun socio ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell’Associazione stessa.
Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l’adesione di persone giuridiche nella persona del legale rappresentante o da un suo delegato. E’ esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa.
Il numero dei soci è illimitato.
L'Associazione fa proprio, e promuove al suo interno, il principio delle "pari opportunità" tra uomo e donna.
Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’organizzazione di cui fa parte.

Art.4 - Perdita della qualifica di socio
La qualifica di socio si perde per:

Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante, espulsione o radiazione del socio, è ammesso il ricorso al Collegio dei Garanti [se nominato, altrimenti all’Assemblea dei Soci], il quale, previo contraddittorio, delibera in via definitiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione del ricorso.
L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata.

Art. 5 - Diritti e doveri dei Soci
I Soci sono tenuti a:

I Soci hanno il diritto di:

Art. 6 - Gli Organi dell’Associazione
Sono Organi dell’Associazione:

Possono inoltre essere costituiti con votazione dell’Assemblea dei soci il Collegio dei Garanti e il Collegio dei Revisori dei Conti
Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite ed hanno durata di 3 anni. Ai Soci che ricoprono cariche associative spetta solamente il rimborso delle spese eventualmente sostenute, nei modi e nelle forme stabilite dal Consiglio Direttivo per la generalità dei soci.

Art. 7 - L’Assemblea dei Soci
L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione.
L’Assemblea è composta da tutti i Soci che sono in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
Le riunioni dell'Assemblea sono convocate a cura del Presidente mediante avviso scritto contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno da esporsi presso la sede dell’Associazione e da comunicare ad ogni socio almeno 15 giorni prima.
L’Assemblea è convocata in seduta ordinaria almeno una volta all’anno e, comunque, tutte le volte che se ne ravvisi la necessità. La convocazione può avvenire anche su richiesta motivata di 1/3 dei membri del Consiglio Direttivo o di almeno il 10% degli associati.
L’assemblea ordinaria è convocata per

altri compiti dell’Assemblea ordinaria sono:

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione, mentre la funzione verbalizzante è svolta dal Segretario.
Di ogni assemblea deve essere redatto il verbale da inserire nel registro delle assemblee degli aderenti a disposizione dei soci per la libera consultazione. Le disposizioni dell’Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.
In prima convocazione, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto presenti in proprio o con esplicita delega scritta. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti intervenuti;
La seconda convocazione non può avere luogo nello stesso giorno della prima. L’Assemblea delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno con la maggioranza semplice dei presenti.
L'Assemblea dei soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per modifiche dell’Atto Costitutivo e dello Statuto, nonché per lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione stessa. In questi casi si applicano le maggioranze previste agli Artt. 16 e 17 del presente Statuto.

Art. 8 Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo resta in carica 3 anni e i suoi componenti sono rieleggibili; è composto da un minimo di 3 fino ad un massimo di 7 membri effettivi, eletti tra i Soci dall'Assemblea ordinaria. L’Assemblea prima dell’elezione precederà a determinare il numero dei componenti del Consiglio Direttivo
Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.
La carica di Segretario e quella di Tesoriere possono essere svolte dalla medesima persona.
Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell’Associazione.
Il Consiglio viene ordinariamente convocato a cura del Presidente almeno una volta ogni tre mesi o quando ne faccia richiesta almeno 1/3 dei consiglieri;
Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Alle riunioni possono essere invitati altri soci o esperti esterni che intervengono con voto consultivo. Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario, che firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo.
Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

In caso di dimissioni di uno o più membri del Consiglio Direttivo, questi potranno essere sostituiti per cooptazione. Le eventuali cooptazioni dovranno essere ratificate nella prima seduta utile dell'Assemblea dei Soci. In ogni caso qualora venisse a mancare la maggioranza dei consiglieri, i rimanenti dovranno convocare senza indugio l’Assemblea per procedere a nuove elezioni.
Il Consiglio direttivo può delegare l’ordinaria amministrazione a un Comitato Esecutivo le cui riunioni devono essere verbalizzate nell’apposito registro.

Art. 9 - Il Presidente
Il Presidente dell’Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti e dura in carica per il periodo di 3 anni e può essere rieletto.
Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell’Associazione nei confronti di terzi e in giudizio.
Il Presidente rappresenta l’Associazione e compie tutti gli atti che impegnano l’Associazione stessa, presiede e convoca il Consiglio Direttivo, ne cura l’ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive il verbale delle sedute.
E’ autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciando liberatorie e quietanze.
E’ autorizzato a stipulare, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni.
Nomina avvocati
In caso di necessità e di urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Art. 10 - Il Segretario
Il Segretario redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e li firma con il Presidente.
Tiene aggiornato l’elenco dei Soci e cura i rapporti con i soci. Assicura idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi.

Art.11 – Il Tesoriere
Il Tesoriere cura ogni aspetto amministrativo dell’Associazione. Cura la gestione della cassa e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone (dal punto di vista contabile) il rendiconto economico annuale e il bilancio di previsione. –

Art.12 – Il Collegio dei Revisori dei Conti
L’Assemblea può eleggere un Collegio dei Revisori dei Conti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti e, quando la legge lo impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio effettuate nel corso del triennio, dopo l’esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
Il Collegio:

Art. 13 - Il Collegio dei Garanti
L’Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Il Collegio:

Art. 14 - Il Patrimonio sociale
Il patrimonio sociale dell’Associazione è indivisibile ed è costituito da:

Art. 15 - Il Bilancio
L'esercizio sociale si intende dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Ogni anno deve essere redatto, a cura del Consiglio Direttivo, il bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro il 30 aprile; ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.
La previsione e la programmazione economica dell'anno sociale successivo è deliberata dall'Assemblea dei Soci con attinenza alla formulazione delle linee generali dell'attività dell’Associazione.
E’ fatto divieto di distribuire ai soci, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’Associazione.
Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'Assemblea dei Soci.
Gli utili o gli avanzi di gestione saranno totalmente reinvestiti per la realizzazione delle attività istituzionali.

Art. 16- Modifiche dello Statuto
Lo Statuto vincola alla sua osservanza tutti gli aderenti all’Associazione. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’Associazione stessa.
Lo statuto può essere modificato dall’assemblea straordinaria con la presenza di almeno i tre quinti dei soci, sia in prima che in seconda convocazione, e delibera con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

Art. 17 - Scioglimento dell'Associazione
La decisione motivata di scioglimento dell’Associazione deve essere presa da almeno i tre quarti degli associati. L'assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività. I beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni operanti in identico o analogo settore di volontariato sociale, secondo le indicazioni dell’assemblea che nomina il liquidatore e comunque secondo il disposto dell’art. 5 comma 4 della legge 266/91, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. E’ fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione agli Associati.

Art. 18 - Disposizioni finali
Per quanto non è previsto dal presente Statuto o dal regolamento interno, si fa riferimento alle leggi vigenti ed in particolare al Codice Civile, alla Legge 266/91, alla Legge Regionale n 1/2008 e al Decreto Legislativo 460/97.

Casalmaggiore, 21 marzo 2012.